Il Patto di Stabilità nei Contratti di Lavoro Subordinato

Il patto di stabilità nei contratti di lavoro subordinato è un accordo aggiuntivo che può essere inserito nel contratto individuale di lavoro per garantire una maggiore durata del rapporto lavorativo, vincolando il lavoratore (o, in alcuni casi, anche il datore di lavoro) a mantenere l’impiego per un periodo minimo stabilito.

Questo strumento risponde all’esigenza di tutela reciproca e si inserisce in un contesto in cui la flessibilità del lavoro è bilanciata dalla necessità di stabilità contrattuale. Il patto di stabilità può essere sottoscritto sia all’avvio del rapporto di lavoro sia nel corso dello stesso.

Tale accordo tra datore di lavoro e lavoratore può prevedere l’impegno  (i) a non recedere dal rapporto da parte del solo lavoratore, ovvero (ii) da parte del solo datore, o, ancora, (iii) il vincolo può riguardare entrambe le parti.

Qualora il patto sia in favore del solo datore di lavoro, l’impegno del lavoratore a non dare le dimissioni, deve essere remunerato. La remunerazione potrà anche essere diversa da un diretto compenso monetario al lavoratore, potendo anche concernere, ad esempio, in investimenti economici del datore di lavoro per la formazione specifica del lavoratore.

Allo stesso modo il patto di non recedere dal rapporto di lavoro potrà essere validamente chiesto al lavoratore, nel caso in cui la società datrice di lavoro si impegni a pagare le spese di trasferimento, indennità straordinarie e altri benefit al lavoratore distaccato all’estero o in altra città per il periodo corrispondente al distacco.

  1. Disciplina Giuridica

Il patto di stabilità non è espressamente regolato dal Codice Civile, ma la sua validità si basa sull’articolo 1322 c.c., che consente alle parti contrattuali di stipulare accordi atipici purché non contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Tuttavia, esistono alcune regole fondamentali da rispettare:

  1. Forma scritta:
  • Il patto di stabilità dovrà essere formalizzato per iscritto e chiaramente integrato nel contratto di lavoro o in un accordo separato.
  1. Limiti temporali:
  • Il periodo di stabilità non può essere irragionevolmente lungo e deve essere proporzionato agli interessi delle parti.
  1. Compatibilità con i diritti inderogabili del lavoratore:
  • Il patto non può impedire del tutto al lavoratore di dimettersi, ma può prevedere una penale ragionevole per il recesso anticipato. Detta penale non potrà quindi avere carattere eccessivamente vessatorio, pena la nullità.

Qualora il patto non contenga la previsione di una clausola penale, sarà il giudice a determinare l’ammontare di un eventuale risarcimento dei danni in favore del datore di lavoro.

La penale non sarà dovuta dal lavoratore che dovesse anticipatamente dimettersi, in caso di impossibilità a proseguire la prestazione lavorativa, ad esempio una grave malattia o infortunio che impediscano del tutto la prosecuzione del rapporto. Si potrà altresì evitare l’applicazione della penale ad esempio nel caso in cui il dipendente fosse in grado di dimostrare che si è dimesso per giusta causa.

Allo stesso modo, in caso di patto di stabilità a favore del solo lavoratore, il datore di lavoro potrà licenziare la risorsa esclusivamente per giusta causa.

In tutti gli altri casi, al lavoratore spetterà il risarcimento del danno, consistente nella retribuzione che avrebbe percepito dalla data di recesso  fino allo scadere del patto di stabilità, nonché delle eventuali ulteriori tutele stabilite dal giudice o dalla normativa, ovvero ancora dal patto stesso.

  1. Conclusioni

Il patto di stabilità nei contratti di lavoro subordinato rappresenta uno strumento utile per bilanciare flessibilità e stabilità, soprattutto in contesti in cui il datore di lavoro investe significativamente nella crescita del lavoratore. Tuttavia, la sua validità e applicabilità dipendono dal rispetto di criteri di proporzionalità, equità e trasparenza.

Per entrambe le parti, è consigliabile avvalersi della consulenza di esperti giuslavoristi per redigere clausole chiare e conformi alla legge, evitando il rischio di contenziosi futuri.