Introduzione. Con la recentissima legge del 25 novembre 2024, n. 177 sono state introdotte importanti modifiche al Codice della Strada con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e di ridurre gli incidenti.
Occorre subito sottolineare che alcune modifiche sono entrate in vigore già a partire dal 14 dicembre 2024, mentre per le altre occorrerà attendere l’emanazione di decreti ministeriali attuativi da parte del Governo.
Di seguito verranno illustrate le principali novità, distinguendo tra quelle che sono già in vigore con la conseguente applicazione del nuovo impianto sanzionatorio delineato dalla riforma, da quelle che, invece, avranno un’attuazione futura.
1.Assunzione di droghe e alcol test.
Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di droghe, il Capo I della norma, nella sua formulazione iniziale, non contemplava più il criterio dello “stato di alterazione” al momento del controllo, lasciando intendere che fosse sufficiente la mera rilevazione della presenza di sostanze psicotrope nell’organismo. In sostanza, per l’irrogazione della sanzione sarebbe bastato risultare positivi ai test, senza che fosse più necessario dimostrare una concreta alterazione delle capacità di guida.
Tale impostazione comportava che la patente potesse essere ritirata anche qualora l’assunzione delle sostanze fosse avvenuta diversi giorni prima, in assenza di uno stato di alterazione conclamato al momento della guida. In questi casi, era previsto l’obbligo di sottoporsi a visita medico-legale, con conseguente divieto di riottenere la patente per un periodo di tre anni.
Questa novità normativa ha suscitato numerose critiche. In particolare, secondo alcune obiezioni di natura giuridica, la disposizione avrebbe introdotto un divieto generalizzato di assunzione di sostanze stupefacenti, non direttamente correlato alla tutela della sicurezza stradale. Un simile divieto, si è osservato, dovrebbe semmai trovare collocazione nel Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990 e successive modifiche), e non nel Codice della Strada. È infatti opportuno ricordare che, in Italia, l’assunzione di sostanze stupefacenti non costituisce reato, ma un illecito di natura amministrativa. Tuttavia, con le modifiche introdotte, il mero comportamento di assunzione – anche risalente a giorni prima – verrebbe a configurarsi come reato, anche in assenza di un effettivo pericolo per la sicurezza stradale dovuto a uno stato di alterazione.
Oltre a ciò, è stato rilevato che, nell’ipotesi in cui non sussista uno stato di alterazione, la decisione di sottoporre a test per le sostanze stupefacenti un soggetto fermato alla guida diventerebbe del tutto discrezionale, se non arbitraria. Proprio per tali ragioni e per evitare una possibile dichiarazione di incostituzionalità della norma da parte di Corte Costituzionale, l’11 aprile 2025 è stata emanata una Circolare, a cura dei Ministeri dell’Interno e della Salute, contenente indicazioni pratiche per l’applicazione delle nuove disposizioni.
In particolare, la Circolare ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, affinché si possa contestare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è necessario accertare che la sostanza “produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”. In sostanza, occorre dimostrare che l’assunzione della sostanza sia avvenuta in un arco temporale ravvicinato rispetto alla conduzione del veicolo. Tale impostazione sembra reintrodurre, in parte, il criterio dello “stato di alterazione psico-fisica”, precedentemente eliminato dalle modifiche al Codice.
Come si legge nella Circolare, “l’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito”. La norma fa riferimento alle analisi di campioni ematici o salivari del conducente, in quanto uniche in grado di rilevare la presenza di molecole o metaboliti attivi indicativi di una “presenza attiva della sostanza”.
La Circolare evidenzia inoltre la necessità di individuare criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici su tutto il territorio nazionale, specificando le seguenti caratteristiche fondamentali:
-esecuzione in condizioni di piena garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento;
-prelievo, conservazione, manipolazione e movimentazione dei campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, nel rispetto della catena di custodia;
-analisi tossicologico-forensi effettuate con tecniche e metodiche di conferma dotate di valore probatorio.
Sono inoltre allegate direttive specifiche che stabiliscono le modalità di esecuzione di tutte le fasi degli accertamenti, finalizzate alla determinazione della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati previsti dagli artt. 187 (guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti), 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool) e 186-bis (guida in stato di ebbrezza per i conducenti di età inferiore a 21 anni, neo-patentati e soggetti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose) del Codice della Strada.
Nessuna novità è stata invece introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come nella precedente formulazione, anche la nuova fattispecie non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente possa essere considerato “positivo” e, dunque, punibile.
Per quanto attiene la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche è opportuno rilevare come siano state inasprite le sanzioni in caso di positività all’alcool test. La nuova norma prevede che, qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la contravvenzione va da Euro 573 a 2.170, con sanzione accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi. Per un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l, invece, si applicano sia una sanzione detentiva che una pecuniaria nonché la sospensione della patente che varia da sei mesi ad un anno. Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, sono previste sia pena detentiva che pecuniaria, con sospensione della patente da uno a due anni.
Per tutti i casi in cui il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, la patente verrà contrassegnata con i codici unionali 68 (“niente alcool”) e/o 69 (“solo veicoli con alcolock”) per la durata da due a tre anni. Ciò comporta, in aggiunta alle sanzioni previste, il divieto di assumere alcol alla guida e l’obbligo di utilizzare i veicoli dotati di alcolock, ovvero dispositivi che bloccano l’avvio del motore in caso di presenza di alcol nell’alito. Tale dispositivo è chiamato anche “ignition interlock device (IID)” oppure “breath alcohol ignition interlock device (BAIID)” e dovrà essere installato a spese del conducente recidivo. A tal riguardo, tuttavia, occorrerà attendere il decreto ministeriale attuativo con le specifiche tecniche.
Le sanzioni aumentano di un terzo in caso di guida in stato di ebbrezza con applicazione di tali restrizioni, e raddoppiano in caso di manomissione dell’alcolock o dei suoi sigilli.
2. Sospensione patente con cellulare alla guida e guida contromano.
Nel caso dell’uso del cellulare alla guida, di computer portatili, di notebook, tablet o dispositivi analoghi, vengono introdotte sanzioni più alte con importi che variano da Euro 250 a 1.400, con l’ulteriore previsione della sospensione della patente da sette a quindici giorni già alla prima violazione. In caso di recidiva entro due anni le pene saranno aumentate ulteriormente con sanzioni che possono raggiungere Euro 1.400 e la sospensione della patente fino a tre mesi, con perdita da otto a dieci punti.
Il nuovo Codice della strada prevede la sospensione della patente anche per chi viene colto a guidare contromano o passa con il semaforo rosso.
3. Regole per neopatentati.
Un’altra modifica è stata introdotta per i neopatentati, per i quali è stato esteso il periodo di limitazione relativo alla guida dei veicoli più potenti da uno a tre anni. Durante questi anni, i neopatentati non possono guidare veicoli con rapporto peso/potenza superiore a 55 kW/t e con potenza massima superiore a 75 kW. Prima la soglia era più bassa (50 kW/t), rendendo questa norma leggermente più permissiva.
È stato, poi, previsto il divieto assoluto di guida con tasso alcolemico diverso da zero per i primi tre anni, pena la decurtazione di dieci punti dalla patente. Anche per i neopatentati vale la regola dell’obbligo di dotazione dell’alcolock per i recidivi.
4. Monopattini elettrici.
Vi sono novità anche per l’utilizzo dei monopattini elettrici. Già a partire dal 14 dicembre 2024 vi è l’obbligo di indossare il casco per tutti i conducenti, non solo per i minori d’età. I monopattini potranno circolare solo su strade urbane, con divieto di uscire dai centri abitati, e con limite di velocità di 50 km/h.
È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. Il parcheggio di tali mezzi sarà consentito esclusivamente nelle zone specificamente individuate dai Comuni e la loro circolazione sarà vietata sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.
Il rispetto dell’obbligo di segnalatori luminosi e frecce direzionali per chi ha già un monopattino è soggetto ad un periodo transitorio fino a 1 gennaio 2025 per mettersi in regola.
Sono state previste altre misure che entreranno in vigore in un momento successivo, una volta promulgati i decreti ministeriali attuativi, tra cui l’obbligo di installazione di targhe e frecce, l’obbligo di dotarsi di una assicurazione obbligatoria, la di una targa identificativa e della registrazione.
Sono previste sanzioni che variano da Euro 100 a 400 per circolazione senza targa o assicurazione e per mancata comunicazione della variazione di residenza o di sede del proprietario. Infine, altre sanzioni da Euro 200 a 800 sono previste per circolazione su monopattino senza indicatori luminosi di svolta e freni su entrambe le ruote.
5. Tutela dei ciclisti.
Sono state previste, altresì, norme che mirano alla protezione dei ciclisti, tra cui l’ampliamento del novero delle strade adatte alla realizzazione di piste ciclabili. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Sono previsti aumenti per le sanzioni contro chi parcheggia su piste ciclabili o aree riservate ai ciclisti che vanno da Euro 84 a 335.
6. Abbandono di animali.
Vi sono novità anche per il caso di abbandono animali. In tali ipotesi è prescritto l’aumento di un terzo della pena, pari a 1 anno di arresto, con ammenda da Euro 1.000 a 10.000 nel caso in cui “il fatto (…) avviene su strada o nelle relative pertinenze”.
Qualora l’abbandono provochi un incidente stradale che causa la morte o lesioni personali di una o più persone, si applicano le pene previste per omicidio stradale e lesioni personali.
Conclusioni.
Come è stato illustrato, le nuove disposizioni della legge n. 177/2024 modificano le previsioni del Codice della Strada con l’intento di creare un solido deterrente per alcune violazioni con inasprimento delle sanzioni a carico dei trasgressori anche in linea con le previsioni della normativa europea. Una buona parte delle norme sono già operative a partire dal 14 dicembre di quest’anno e per altre previsioni occorrerà attendere l’emanazione dei decreti ministeriali per comprenderne, nel dettaglio, l’operatività.
In particolare, i corsi di formazione obbligatori per il rinnovo della patente per chi ha subito sospensioni in seguito a gravi violazioni delle norme del Codice della Strada (alcol, droghe, guida pericolosa) le cui modalità operative saranno delineate in futuro.
Sarà ridefinita la regolazione delle strade per l’utilizzo di monopattini, biciclette ed altri veicoli leggeri in relazione alla tipologia di strada.
Verranno stabiliti i criteri per rendere obbligatori determinati dispositivi di sicurezza avanzati nei veicoli (ADAS), come ad esempio la frenata automatica e il rilevamento dei pedoni.
È stato già introdotto il principio della graduazione delle sanzioni amministrative proporzionata al reddito del trasgressore ed anche tale previsione sarà pienamente operativa dopo l’adozione dei criteri applicativi della normativa secondaria.
Infine, saranno introdotte norme per incentivare l’istituzione di aree con velocità massima di 30 km/h nelle città per valorizzare le zone a traffico pedonale.